CIA Manzoni

Regolamento Scolastico sul Divieto di Fumo

 

(parte integrante del generale Regolamento Scolastico)

 

Premessa

Il presente documento riassume gli ambiti normativi vigenti e i punti salienti degli stessi, con dettagliata illustrazione delle procedure sanzionatorie.

L’applicazione del presente Regolamento si prefigge tuttavia di rispondere a finalità più educative che coercitive.

 

Art.1 – Scopo e campo di applicazione Il CIA “A. Manzoni” si impegna a:

• far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche e integrazioni);

• promuovere una scuola libera dal fumo aderendo a iniziative informative ed educative sul tema, inserite nel Piano dell’Offerta Formativa e favorendo il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (es. genitori) nella realizzazione delle stesse;

• dare visibilità alla politica sul fumo adottata, diffondendo materiale di informazione e sensibilizzazione.

 

Art.2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e dei visitatori, sancita dall’art. 32 della Costituzione, dal Decreto Legislativo 81/2008, dal Decreto Legge 12/09/2013 n° 104 (Convertito in legge dalla L. 8 novembre 2013, n. 128).

 

Art.3 – Locali soggetti al divieto di fumo

In tutti i locali scolastici è stabilito il divieto di fumo, con estensione a tutte le aree di pertinenza, anche all’aperto.

 

Art. 4 – Soggetti addetti all’osservanza del divieto

Con apposito provvedimento sono individuati i Responsabili addetti all’osservanza del divieto, cui compete:

• contestare al trasgressore la violazione della normativa antifumo presentandosi quale addetto incaricato (eventualmente mostrando la lettera di accreditamento);

• richiedere al trasgressore – se non lo conosce personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;

• in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, tentare di identificarlo tramite eventuali testimoni; qualora vi riesca, sul verbale appone la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità , non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”;

• qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il Verbale, inserire l’annotazione: “E’ stato richiesto al trasgressore se volesse far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”;

• provvedere alla redazione in triplice copia del Verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’Amministrazione;

• individuare l’ammenda da comminare;

• consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza;

• consegnare la seconda e terza copia all’ufficio di Segreteria.

 

Art.5 – Procedura di accertamento

I Responsabili addetti all’osservanza del divieto procedono alla contestazione di violazione del divieto e alla successiva redazione in triplice copia del relativo Verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell’Amministrazione.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione devono essere notificati all’interessato entro il termine di 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica deve essere inviata ai titolari della patria potestà.

Ai sensi della normativa vigente, al personale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

 

Art.6 – Formale invito di dissuasione e Sanzioni

  • Formale invito di dissuasione

Per dare atto al primario ruolo pedagogico della scuola, al primo riscontro di trasgressione si procede con la redazione di un patto di corresponsabilità tra gli attori della comunità educativa (studente, famiglia, scuola) in cui si sottoscrivono gli impegni personali finalizzati al non incorrere più nella violazione.

Tale patto è definito “Formale invito di dissuasione”.

  • Sanzioni

Così come stabilito dalla Legge 584/1975 (art.7), dalla Legge 28/12/2001 n.448 (art.52, comma 20), dalla L.311/04 art.189 e dal D.Lgs.507/1999 (art.10 L.689/1981, art.96), i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

Il personale che non osservi il divieto nei locali ove è vietato fumare può essere sottoposto a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e i visitatori sono sottoposti alla stessa normativa.

 

Art.7 – Pagamento delle contravvenzioni

Come previsto dall’art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

Ai sensi dell’art.16 della Legge 689/1981, il trasgressore è ammesso all’oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in esso versamento incluse le spese di accertamento e notifica. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a €. 55,00. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l’oblazione consiste nel pagamento di €. 110,00.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione – contenente la copia del verbale, la prova delle eseguite contestazioni e le notificazioni – viene inoltrata al Prefetto territorialmente competente per le successive incombenze di legge.

Le persone cui compete fare rispettare il divieto che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente Regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di €. 440,00.

Il trasgressore dovrà fare pervenire la ricevuta di pagamento alla Polizia Municipale, Settore Affari Generali – Sezione Procedure Sanzionatorie – Ufficio Regolamenti, anche tramite fax (02.77272779). A comprova dell’avvenuto pagamento il trasgressore deve far pervenire alla Segreteria scolastica copia della ricevuta, allegata a copia del Verbale.

 

Art.8 – Rapporti e scritti difensivi

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, l’interessato può ricorrere con scritti difensivi e documenti, eventualmente chiedendo di essere sentito, all’ATS di Milano – UOC Affari Generali e Legali – UOS Procedimenti Sanzionatori, C.so Italia 19, 20122 Milano, e-mail: sanzioni@ats-milano.it.

In caso di ricorso da parte del trasgressore e/o mancato pagamento in misura ridotta, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato dalla Polizia Locale all’ATS di Milano per l’emissione della conseguente ordinanza .

 

Art.9 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

 

 

Regolamento scolastico sul divieto di fumo del Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente CIA “A. Manzoni” approvato dal Collegio Docenti.